Implementazione: Principi relativi ai registri per la ricerca sull’essere umano

02.06.2020

Consulenza delle commissioni etiche su registri per la ricerca, biobanche e progetti di ricerca ai sensi dell’articolo 51 LRUm

La semplice creazione di registri per la  ricerca o di biobanche non è formalmente soggetta ad autorizzazione ai sensi della LRUm. Tuttavia, i progetti che fanno uso dei  dati e dei campioni biologici di questi registri/biobanche devono essere approvati da una commissione etica. Le commissioni etiche offrono ora un esame preliminare dei registri per la ricerca e delle biobanche. Questo per  garantire che la protezione dei dati venga osservata correttamente e che il consenso dei partecipanti alla ricerca venga ottenuto in conformità ai requisiti legali ed etici. L'obiettivo dell’ esame preliminare è, che tutti i progetti derivanti da questi registri per la  ricerca o dalle biobanche possano essere approvati dalla commissione etica senza maggiori difficoltà

L'ottenimento di questo "preavviso consultivo" è volontario. Si tratta di una consulenza  della commissione etica (ai sensi dell'art. 51 LRUm) e viene fatturata in base al tempo di lavoro. I documenti da presentare tramite BASEC per il “preavviso consultivo” sono indicati nel portale BASEC (si veda il formulario «Advice on ethical questions/comments on research projects not subject to the HRA» (Link)). Allo stesso modo, si possono ottenere "preavvisi consultivi" delle commissioni etiche, ad esempio su progetti di ricerca realizzati all'estero.